Guardia medica, emergenze, assistenza a manifestazioni, protezione civile.
Telefono: 0525 79119
Email : segreteria@pubblicabore.org
Informativa Legale
Informativa sulla Privacy
LO STATUTO
Art. 1
E' costituita con sede a Bore (PR), un'associazione di Pubblica Assistenza denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE.
Art. 2
La PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE è un momento di aggregazione dei cittadini, che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) alla quale aderisce.
Art. 3
La PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e senza fine di lucro.
Art.4
La PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE informa il proprio impegno a scopi ed obbiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.
Pertanto i suoi fini sono:
Art. 5
La sua attività consiste quindi:
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna a:
Art. 6
Possono essere soci della PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE, tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statuari, hanno anche il diritto di essere eletti alle cariche associative.
Tutti i soci di età inferiore ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statuari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere ed essere eletti.
Art. 7
I diritti dei soci sono:
Art. 8
I doveri dei soci:
Art. 9
Non posso ricoprire cariche sociali coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE a meno che non siano impegnati in consorzi e cooperative sociali promossi dall'A.N.P.AS., questo per garantire che i soci dell'Associazione non abbiano rapporti contrastanti di interessi con l'Associazione questo nello spirito dell'Art. 2 comma 3 della legge 266/1991.
L'attività svolta dai soci è gratuita e non può essere retribuita, neppure dei beneficiari.
Al volontario possono essere rimborsate le spese sostenute, sulla base di criteri predeterminati dall'associazione.
Art. 10
La qualità del socio, oltre che per dimissioni, si perde:
Perde la qualità di socio per morosità il socio che non versa la quota associativa entro il termine fissato, nonostante il sollecito formale inviatogli.
Perde la qualità di socio per decadenza il socio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.9 comma 1.
Perde la qualità di socio per esclusione il socio che avendo compiuto gravi violazioni del presente statuto, delle leggi vigenti e dei principi della legge 266/1991, viene escluso dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle giustificazioni.
Avverso i provvedimenti di decadenza e di esclusione il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione e ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione.
Art. 11
L'esercizio finanziario della PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate della PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE sono costituite:
Art. 12
Il patrimonio della PUBBLICA ASSISTENZA DI BORE è costituito;
Art. 13
Gli organi dell'Associazione sono:
Art. 14
L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresi ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
Delle riunioni della Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, un verbale da trascrivere in apposito libro “Verbali dell'Associazione”.
Le riunioni dell'assemblea sono valide in prime convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in quando è presente e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno 24 ore.
Art.15
L'assemblea adotta le proprie deliberazioni cono voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi dei presenti in assemblea.
Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto ad eccezione del scioglimento dell'associazione e della devoluzione del patrimonio per cui occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Qualora nel voto segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di eta.
Art.16
L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera da inviare a tutti i soci, con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i soci, con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.
Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art.17
In apertura dei propri lavori, L'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art.18
I compiti dell'Assemblea sono:
La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.
Art.19
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 componenti, si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art.20
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
Art.21
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per L'Assemblea dei soci.
Art.22
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e due Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e il tesoriere, il quale viene indicato dal Presidente che lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.23
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'ente, somme di terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del consiglio stesso.
Art.24
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.
Art.25
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
Art.26
Il Collegio dei Sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
Verifica altresi il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quel preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea de Soci.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
Art.27
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
Art.28
Il Collegio dei Probiviri, con proprio giudizio delibera sui ricorsi, presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del art.10.
Delibera altresi sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
Art.29
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanze comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria de non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del sostituto.
I consiglieri nominati nel corso del mandato restano in carica fino alla scadenza dell'organo.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
Art.30
Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art.10 lettera “b” e “c” deve essere preventivamente informato ed inviato ad esporre le proprie ragioni difensive.
I provvedimenti di all'art 10 lettera “b” e “c” deve essere preventivamente informativi dal momento della notifica.
Art.31
Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
Art.32
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate.
Art.33
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all' A.N.P.AS. Che lo destinerà ad iniziative analoghe rispondenti alla legge 266/1991 con preferenza nel territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.
Art.34
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.
Guardia medica, emergenze, assistenza a manifestazioni, protezione civile.
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